Della constituzione dell'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848: memoria storicaStamperia Reale, 1852 |
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12 novembre 29 settembre alcuna allora Amedeo VIII antichi approvati Archivii della Città Archivii di Corte arti baccellieri bidello bolla Bologna cancelliere candidato carico Chieri ciascuna città di Torino civile collazione della licenza colle patenti conceduti conferire conservatore consiglieri Costituzioni per l'Università d'insegnare dell'Università deputati dicti diritto dottorali dottori collegiati dottori numerarii duca Ludovico Emanuel Filiberto erano esami eziandio fiorini fondazione fossero furono giuramento giurisdizione governo grado laurea legisti lettori lettura ordinaria Ludovico d'Acaia luogo maestri maggiore magisterio Magistrato della Riforma medesimo medicina membri Mondovì nazioni nomina numero Odofredo Ordinati ottobre Parigi parimente Piemonte prescritto presente presso DUBOIN Principe d'Acaia principe Ludovico priore privilegii pontificii professori promotori promozioni propine pubblico quod regolamento Savigliano Savoia scuole secolo settembre 1424 sopranumerarii Sovrano stabilito stipendii studenti Studii generali Studio di Torino Studio torinese Taurini teologia THUROT uffiziali uffizio Università di Torino universitario Vedi versità Vittorio Amedeo vobis zione
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Pagina 19 - Et ut scolae legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate; quia saepe, dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant.
Pagina 19 - Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate; quia saepe dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant. Et pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo corrumpere; et si opus est evangelium, psalterium et missale scribere, perfectae aetatis homines scribant cum omni diligentia'.
Pagina 44 - Sed quia mos est quod doctores in fine libri dicant aliqua dc suo proposito, dicam vobis aliqua ; pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere ordinarie bene et legaliter, sicut unquam feci ; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores ; quia volunt scire sed nolunt solvere, juxta illud : Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non...
Pagina 44 - Signori, et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere, ordinarie, bene et legaliter, sicut unquam feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire, sed nollunt solvere, juxta illud: scire seguendo la traccia immaginò che il F.
Pagina 27 - Rallentata la mortalità, e assicurati alquanto i cittadini che aveano a governare il comune di Firenze , volendo attrarre gente alla nostra città, e dilatarla in fama e in onore, e dare materia...
Pagina 146 - Non sarà lecito a chicchessia d'insegnare pubblicamente nella presente città alcuna delle scienze ed arti che s'insegnano nell'Università », e nell'articolo 8 si stabiliva che nelle provincie tanto di qua che di là dei monti nessuno potesse insegnare le dette scienze ed arti, se non fosse laureato o maestrato nell'Università e mediante l'obbligo d'insegnare la dottrina medesima che s'insegna nell'Università e la preventiva permissione del Magistrato della Riforma. Nelle stesse costituzioni...
Pagina 44 - Ita quod dicti Domini et Magistri, qui debent salarium percipere a Communi Vercellarum, eligantur a quatnor Rcctoribus, scilicet a Hectare Francigenarum, a Recfore Ytalicoriim et Rectore Teotonicorum, et Rectore Provincialium iuratis.
Pagina 156 - Chiesa, la cui dottrina è universalmente venerata e acclamata sì per la purità che per la sodezza e profondità dei suoi insegnamenti, perciò i professori di teologia tanto...
Pagina 145 - ... costituzioni del 1729; e in sua vece introdotto il monopolio dell'insegnamento e confermato il monopolio delle professioni liberali. Nell'articolo 7 del titolo 3 si legge: «Non sarà lecito a chicchessia d'insegnare pubblicamente nella presente città alcuna delle scienze ed arti che s'insegnano nell'Università », e nell'articolo 8 si stabiliva che nelle provincie tanto di qua che di là dei monti nessuno potesse insegnare le dette scienze ed arti, se non fosse laureato o maestrato nell'Università...
Pagina 150 - Stato di qua de' monti e colli stabilì ( tit. xn , art. 2 ) « che non sarebbe lecito ai maestri di grammatica, umanità e rettorica d'insegnare, se previo un esame avanti il professore d'eloquenza non avranno ottenuto l'assenso della Riforma, eccettuatine quelli che avranno preso il magistero delle arti nell'Università , i quali saranno dispensati dall'esame solamente. « li quanto a enielli di là da