Della constituzione dell'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848: memoria storica

Voorkant
Stamperia Reale, 1852
 

Geselecteerde pagina's

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 19 - Et ut scolae legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate; quia saepe, dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant.
Pagina 19 - Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate; quia saepe dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant. Et pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo corrumpere; et si opus est evangelium, psalterium et missale scribere, perfectae aetatis homines scribant cum omni diligentia'.
Pagina 44 - Sed quia mos est quod doctores in fine libri dicant aliqua dc suo proposito, dicam vobis aliqua ; pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere ordinarie bene et legaliter, sicut unquam feci ; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores ; quia volunt scire sed nolunt solvere, juxta illud : Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non...
Pagina 44 - Signori, et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere, ordinarie, bene et legaliter, sicut unquam feci; extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire, sed nollunt solvere, juxta illud: scire seguendo la traccia immaginò che il F.
Pagina 27 - Rallentata la mortalità, e assicurati alquanto i cittadini che aveano a governare il comune di Firenze , volendo attrarre gente alla nostra città, e dilatarla in fama e in onore, e dare materia...
Pagina 146 - Non sarà lecito a chicchessia d'insegnare pubblicamente nella presente città alcuna delle scienze ed arti che s'insegnano nell'Università », e nell'articolo 8 si stabiliva che nelle provincie tanto di qua che di là dei monti nessuno potesse insegnare le dette scienze ed arti, se non fosse laureato o maestrato nell'Università e mediante l'obbligo d'insegnare la dottrina medesima che s'insegna nell'Università e la preventiva permissione del Magistrato della Riforma. Nelle stesse costituzioni...
Pagina 44 - Ita quod dicti Domini et Magistri, qui debent salarium percipere a Communi Vercellarum, eligantur a quatnor Rcctoribus, scilicet a Hectare Francigenarum, a Recfore Ytalicoriim et Rectore Teotonicorum, et Rectore Provincialium iuratis.
Pagina 156 - Chiesa, la cui dottrina è universalmente venerata e acclamata sì per la purità che per la sodezza e profondità dei suoi insegnamenti, perciò i professori di teologia tanto...
Pagina 145 - ... costituzioni del 1729; e in sua vece introdotto il monopolio dell'insegnamento e confermato il monopolio delle professioni liberali. Nell'articolo 7 del titolo 3 si legge: «Non sarà lecito a chicchessia d'insegnare pubblicamente nella presente città alcuna delle scienze ed arti che s'insegnano nell'Università », e nell'articolo 8 si stabiliva che nelle provincie tanto di qua che di là dei monti nessuno potesse insegnare le dette scienze ed arti, se non fosse laureato o maestrato nell'Università...
Pagina 150 - Stato di qua de' monti e colli stabilì ( tit. xn , art. 2 ) « che non sarebbe lecito ai maestri di grammatica, umanità e rettorica d'insegnare, se previo un esame avanti il professore d'eloquenza non avranno ottenuto l'assenso della Riforma, eccettuatine quelli che avranno preso il magistero delle arti nell'Università , i quali saranno dispensati dall'esame solamente. « li quanto a enielli di là da

Bibliografische gegevens